Art. 1 – COSTITUZIONE

E costituita, con sede in Imperia, I’Associazione Provinciale dei donatori di Sangue aderente alla F.t.D.A.S.                              –

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; la sua durata e illimitata.

 

Art. 2 – SCOPI E MEZZI FINANZIARI PER CONSEGUIRLI 

Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:

A) Promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;

B) Sviluppare e coordinate, su scala Provinciale, la propaganda del dono volontario, anonimo e gratuito del sangue;

C) Incrementare lo sviluppo dei vari gruppi di donatori di sangue al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;

D) Rappresentare i Gruppi e coordinare l’attività per la migliore realizzazione delle comuni finalità;

E) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto daII’art. 45 della legge  23.12.78 n. 833;

F) Operare affinché il servizio trasfusionale in tutte le sue fasi dalla raccolta alta distribuzione, sia gestito direttamente dalI’Ente Pubblico preposto.

I mezzi necessari all’Associazione per il raggiungimento delle sue finalità sono costituiti da contributi che le perverranno da Enti, da privati, da donazioni a lasciti, nonché dalle quote versate dai Soci sostenitori.

 

Art. 3 – CATEGORIE DI SOCI 

I soci si distinguono in quattro categorie

a) ONORARI, costituiti da tutti i Donatori che offrono almeno una volta all’anno il sangue al Centro Trasfusionale e coloro che hanno cessato la loro attività per malattia o invalidità o per aver raggiunti i limiti di eta, solo nel caso abbiano effettuato almeno 5 donazioni.

Soltanto i Soci ordinari hanno diritto al voto.

b) ONORARI PER MERITO, ossia le persone o gli Enti che, attraverso la ricerca scientifica hanno contribuito allo sviluppo delle cognizioni della trasfusione del sangue, o che. per le loro cariche o con notevoli lasciti o donazioni, contribuiscono al potenziamento dell’Associazione o siano ad essa di effettivo aiuto.

c) SOSTENITORI, ossia coloro che, pur non svolgendo né avendo svolto attività di donazione, contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell’Associazione.

d) COLLABORATORI, ossia coloro che non rientrano nelle categorie precedenti e che prestano gratuitamente la loro opera in modo continuo all’Associazione.

Le categorie di cui ai punti b-c-d vengono riconosciute con deliberazione del Consiglio Direttivo, le categorie a-b-d possono ricoprire cariche sociali.

I soci ordinari dovranno prestare la loro attività in modo gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Colui che ha effettuato almeno una donazione nell’anno la diritto ad essere iscritto quale socio ordinario. Viene escluso il socio che cessa di donare il suo sangue senza motivi di malattia. limiti di età e incompatibilità,  nonché colui che viene allontanato a seguito di decisione dei probiviri.

 

Art. 4 – DISTINTIVO – CONTRASSEGNO DELL’ASSOCIAZIONE 

Il distintivo-contrassegno dell’Associazione 6 costituito da una goccia racchiusa da un cerchio sul perimetro del quale vi è l’iscrizione <<Associazione Provinciale Donatori di Sangue – Imperia>>.

II detto contrassegno deve essere riportato sulla carta e buste per corrispondenza, sulle medaglie e sui distintivi di benemerenza di cui al successivo articolo 20.

 

Art. 5 – ORGANI DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Gli organi di gestione e di amministrazione deII’Associazione Provinciale Donatori di Sangue di lmperia sono i seguenti:

  • L’Assemblea Generale dei Soci;
  • II Consiglio Direttivo;
  • La Giunta Amministrativa Provinciale;
  • II Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e della Giunta Amministrativa;
  • II Presidente Onorario;
  • II Collegio dei Sindaci;
  • II Consiglio dei Probiviri

 

Art. 6 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELLA GIUNTA AMMINISTRATIVA

II Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed assicura l’osservanza dello Statuto; in particolare:

a) rappresenta l’Associazione e ne ha la firma, che può delegare;

b) provvede all’esecuzione delle Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta redigendo I’ordine del giorno;

d) iscrive all’ordine del giorno le richieste motivate dei singoli Consiglieri;

f) adotta, in caso di necessità. delibere d’urgenza che pone all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio, per la rattifica.

In caso di impedimento viene sostituito. a tutti gli effetti, dal Vice Presidente dell’Associazione Provinciale, con maggior numero di donazioni.

 

Art. 7 – ASSEMBLEA GENERALE

l’Assemblea generate dei donatori può essere convocata:

a) su richiesta scritta di almeno due terzi dei donatori

b) per decisione del Presidente congiuntamente alla metà dei capi gruppo. Nella convocazione dovrà essere ‹iscritto l’ordine del giorno da discutere la prossima Assemblea.

L’Assemblea generale è valida in prima convocazione quando sia presente, o sia rappresentata. la meta più uno dei soci ed in seconda convocazione. trascorsa un’ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati per delega scritta.

La norma vale anche per l’Assemblea di gruppo.

 

Art. 8 – GIUNTA AMMINISTRATIVA – COMPOSIZIONE E COMPITI

La Giunta Amministrativa Provinciale é costituita dai seguenti membri che restano in carica quattro anni e che possono essere rieletti:

  • il Presidente (che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio);
  • tre ‘Vice Presidenti;
  • un Tesoriere;
  • un Segretario Organizzativo;

La Giunta Provinciale Amministrativa ha i seguenti compiti:

a) provvedere all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

b) promuovere le iniziative atte alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;

c) redigere annualmente la Relazione Morale ed il Bilancio consuntivo;

d) predisporre il Bilancio preventivo;

e) convoca I’Assemblea ordinaria e ne stabilisce l’ordine del giorno;

f) cura l’acquisizione dei contributi  di Enti Pubblici ottenibili per disposizioni di Legge;

g) svolge ogni attività utile o necessaria alla gestione della Associazione.

La Giunta Amministrativa é validamente costituita dalla maggioranza dei componenti come indicato al primo capoverso del presente articolo.

Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La mancata approvazione della relazione morale o del bilancio consuntivo in sede di assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – CONSIGLIO PROVINCIALE DIRETTIVO

I compiti del Consiglio Provinciale Direttivo sono i seguenti:

a) realizzare gli scopi dell’Associazione indicati all’art. 2;

b) convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria previste dal presente statuto;

c) espletare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

d) eleggere, tra i propri membri, il Presidente Provinciale, i tre Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario Organizzativo ed un addetto stampa e pubbliche relazioni;

e) mantenere i contatti con la FIDAS ed altri Enti che abbiano attinenza ed affinità con l’Associazione allo scopo di meglio seguire gli sviluppi legislativi e scientifici nello specifico campo della donazione del sangue;

f) mantenere tutti i necessari rapporti con il centro trasfusionale per la trattazione delle modalità degli accreditamenti e relativi versamenti del contributo per ogni donazione effettuata dai soci dell’Associazione; vigilare che i contributi incassati risultino su apposite registrazioni a cura del tesoriere sul libro cassa debitamente vidimato, foglio per foglio, dal Presidente del collegio sindacale dell’Associazione, accertare che il contributo netto agli interessati gruppi secondo il numero delle donazioni effettuate, venga ripartito in ragione del 25% del prezzo base a favore del gruppo ed il 75% a favore dell’Associazione Provinciale;

g) per il tramite del presidente del consiglio, il quale ne ha la rappre­sentanza, provvede al coordinamen­to ed alla vigilanza sui gruppi. Or­ganizza le manifestazioni collettive, riceve i contributi di enti e privati de­stinati all’associazione, incassa at­traverso il Tesoriere i contributi da parte dell’ente erogatore, provvede a tutti gli adempimenti di legge ed a quelli deliberati in sede colleggia­le e disposti dal presente statuto, cura le giustificate necessità dei gruppi,incrementa la partecipazio­ne a raduni,congressi, gite colletti­ve, e cura quanto altro di utile potrà apparire nel comune interesse del­l’associazione e quindi dei soci;

h) eleggere il Presidente Onora­rio dell’Associazione;

i) eleggere il rappresentante nel­la FIDAS Regionale

 

Art. 10 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario ha i se­guenti compiti:

  • collabora con il Presidente Provinciale;
  • coordina l’attività di beneficen­za ed assistenza dell’Associazione.

 

Art. 11 – VICEPRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il VICE PRESIDENTE più anzia­no,cioè con maggior numero di do nazioni, in caso di eccezionale ur­genza o in caso di impedimento del presidente, assume le funzioni del presidente stesso.

Il TESORIERE ha in consegna i fondi dell’Associazione e ne rispon­de, provvede agli incassi e paga­menti su disposizione del Presiden­te, prepara i bilanci annuali nei ter­mini stabiliti dal Consiglio Direttivo non oltre il 30 giugno di ogni anno. I depositi debbono essere conser­vati in banca e la firma per ogni ope razione di prelievo deve essere ab­binata, Presidente e Tesoriere.

Le modalità di cui sopra debbono essere osservate anche dai gruppi.

Il SEGRETARIO AMMINISTRATI­VO assiste a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa e ne redige i relativi verbali, assume la responsabilità della segreteria del suo regolare funzionamento a mezzo di persona­le messo a disposizione.

 

Art. 12 –  COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Sindaci effettivi e due sup­plenti.

Essi sono eletti dal Consiglio Pro­vinciale e debbono essere scelti tra persone non aventi la qualifica di socio, durano in carica quattro anni e sono invitati a presenziare alle riu­nioni del Consiglio Provinciale in qualità di osservatori e col solo voto consultivo, sono rieleggibili.

 

Art. 13 – CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

I PROBIVIRI in numero di tre ef­fettivi ed uno supplente, sono eletti dal Consiglio Provinciale, devono essere scelti tra persone non aven­ti la qualifica di socio ed esercitan­ti, possibilmente, il magistero del­l’avvocatura e comunque tra perso­ne aventi preparazione in diritto, ri­vestenti impieghi o cariche nelle Pubbliche  Amministrazioni.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

 

Art. 14 – GRUPPI

L’Associazione provinciale donatori di sangue di Imperia è organizzata su basi a carattere territoriale ed aziendale ed è costituita da soci riuniti in gruppi.

I gruppi possono essere costituiti come segue:

A) comunali, intercomunali, azien­dali, rionali nell’ambito della Provin­cia di lmperia con almeno trenta soci; eventuali deroghe possono es­sere concesse con deliberazione del Consiglio

B) possono essere accettati come aderenti, gruppi organizzati da altri Enti i quali, pur regolandosi autono­mamente secondo statuti e norme proprie, dalle loro organizzazioni, non abbiano alcunché in contrasto con l’ordinamento del presente sta­tuto, i detti gruppi faranno capo al consiglio provinciale e saranno con­siderati come gruppi costituiti e riconosciuti dal Consiglio Provincia­le dell’Associazione Donatori di Sangue di i seguenti:

  • l’assemblea generale dei soci del gruppo
  • il consiglio di gruppo
  • il capo gruppo

I detti organi durano in carica quattro anni,  icomponenti sono rie­leggibili.

I risultati delle elezioni dei Consiglieri e dei Capogruppo debbono es sere convalidate dalla Giunta Amministrativa Provinciale entro il termi­ne di quindici giorni dalla data di ri­messa del verbale riguardante le operazioni elettorali effettuate se­condo la comune prassi.

In caso di contestazione. il capo gruppo o i gruppi hanno diritto di in­terporre ricorso entro 10 giorni dalla contestazione al Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione. Il responso del Consiglio Provinciale è definitivo, salvo che non deb­ba essere eventualmente prima va­gliato dal Consiglio dei Probiviri, il quale organo emmetterà il proprio responso scritto ed inappellabile entro una settimana producendolo al Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale per l’esecuzione e la conservazione agli atti.

I singoli gruppi come indicato al capoverso A) del presente articolo possono assumere qualsiasi inizia­tiva senza la preventiva autorizza­zione da parte del Consiglio Diretti­vo Provinciale.

Ogni gruppo deve tenere aggior­nato un registro di cassa da esibirsi a semplice richiesta,al Consiglio dei Sindaci dell’Associazione. ogni fo­glio dovrà essere numerato e sigla­to dal tesoriere,prima di essere posto in uso.

Ogni gruppo ha inoltre l’obbligo di tenere aggiornato un libro dei verbali delle varie deliberazioni as­sunte.

Ogni capo gruppo può indire l’assemblea ordinaria dei soci del proprio gruppo quando lo riterrà utile, con preavviso scritto recante l’indicazione dell’ordine del giorno, ed avrà l’obbligo di indire l’Assemblea del capogruppo quando si verifichino casi alle lettere alle lettere A-B dell’articolo 7.

 

Art. 15 – ELEZIONI ALLE CARICHE

Le elezioni alle cariche del Consiglio Provinciale dell’Associazione come quelle dei Consigli di gruppo, vengono indette ed effettuate ogni quattro anni e le persone elette rimangono in carica per il quadriennio salvo i Seguenti casi:

  • dimissioni personali e collettive;
  • intervento del voto di sfiducia dell’assemblea o la mancata approvazione da parte della stessa assemblea, ­ dell’annuale relazione morale e del bilancio consuntivo;
  • dimissione collettiva del Consiglio Provinciale.

In caso di parità dei voti, viene eletto il Socio avente registrate un maggior numero di donazioni di sangue, i soci ordinari hanno diritto al voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Le cariche ai soci possono essere riconfermate in sede di nuove elezioni.

Non possono far parte degli organi Direttivi dell’Associazione. sia centrali che periferici, persone che rivestono cariche direttive dei servizi del Centro Trasfusionale del Sangue.

 

Art. 16 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative non sono retribuite. Inoltre le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite. Può tuttavia essere concesso un rimborso spese, previa deliberazione del consiglio direttivo.

 

Art. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE O DEI GRUPPI

L’eventuale scioglimento dell’Associazione e di un singolo gruppo deve essere deliberato dalla relati­va assemblea con la partecipazione di almeno i 4/5 dei soci.

Tutte le attività che risulteranno dalla liquidazione passeranno alla FIDAS Nazionale.

In caso di scioglimento di un gruppo, le attività passeranno all’Asso­ciazione Provinciale.

 

Art. 18 – SOCI

Tutti i soci ordinari si impegnano di accettare e seguire le norme igienico-sanitarie e tecniche previste dalle vigenti norme in materia.

 

Art.  19  ·DISTINZIONI ONORIFICHE Al DONATORI

Allo scopo di dare una dimostrazione di riconoscenza a quei donatori che si sono particolarmente distinti nell’attività dell’Associazione, ogni quattro anni. verrà organizzata una GIORNATA DEL DONATORE DEL SANGUE  e si procederà alla consegna. alla presenza delle autorità locali, di diplomi e medaglie di benemerenza.

Le distinzioni assegnate ad ogni premiazione. a seconda del numero delle donazioni effettuate, sono le seguenti:

A) diploma di benemerenza da 10 a 14 donazioni;

B) medaglia d’argento con diploma i ai donatori con donazioni da 15 a 24;

C) medaglia d’oro con diploma ai donatori ogni 25 donazioni;

D) distintivo d’oro ai soci onorari e sostenitori, persone benemerite, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 – NORMATIVE NON PREVISTE

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti.

 

Art. 21 – DECORRENZA

Il presente statuto. approvato dal consiglio direttivo Provinciale, entra in vigore il giorno successivo alla sua definitiva approvazione.

 

Art.  22 ·MODIFICHE

Le modifiche successive al presente statuto potranno essere effettuate su approvazione, a maggioranza assoluta, del Consiglio Direttivo Provinciale.

 

Rogito del Notaio Nicola Temesio Numero 59147 del Repertorio, Numero 28812 del Fascicolo in data 28 giugno 1993. Registrato a Imperia il 1 luglio 1993 al n. 84·- Numero di codice fiscale 91015620080